I mercati finanziari possono essere sinteticamente definiti come quel luogo in cui avviene lo scambio di strumenti finanziari. È quindi necessario che questi scambi, e di conseguenza il mercato stesso, siano efficienti. Il concetto di efficienza è, però, a sua volta legato al fenomeno dell’informazione: un mercato, infatti, si definisce tale quando riflette tempestivamente l’informazione presente sul mercato.
In realtà queste potrebbero essere recepite più o meno rapidamente, perché non tutte le informazioni sono uguali fra di loro. Gli esperti del settore le suddividono in differenti classi: informazioni storiche (come le serie storiche dei prezzi del titolo), pubbliche (come i bilanci o i comunicati stampa) e private o privilegiate.
Le prime due tipologie non consentono agli operatori finanziari di fare previsioni attendibili circa l’andamento futuro del prezzo di un titolo, così che tutti gli investitori prenderanno le loro decisioni avvalendosi dello stesso set informativo. Il contrario, invece, vale per coloro che posseggono informazioni private, ossia quelle che non sono ancora disponibili sul mercato e che conferiscono all’operatore un vantaggio informativo: è l’utilizzo improprio di questo vantaggio a definire il fenomeno dell’insider trading.
Con il termine insider trading si indicano tutte le operazioni (acquisto, vendita o scambio) su strumenti finanziari di una società da parte di soggetti che, per la loro posizione lavorativa o in seguito a comunicazione di terzi, sono venuti in possesso di informazioni privilegiate.
Il tema dell’informazione è un tema sensibile al legislatore, perché si vuole evitare l’aumento dell’asimmetria informativa fra gli insider (coloro che sono all’interno dell’azienda) e gli investitori. Per questo motivo l’uso di informazioni privilegiate rientra fra gli abusi di mercato puniti dalla legge.
Dal momento che gli scambi sui mercati coinvolgono un numero di investitori sempre maggiore e soprattutto proveniente da paesi differenti, al fine di assicurare un trattamento equo del fenomeno è intervenuta a disciplinarlo l’Unione Europea, mediante regolamento.
Il regolamento è uno strumento forte in quanto è immediatamente efficace nei confronti sia degli stati membri che dei cittadini: in questo caso specifico si tratta del n. 596/2014 chiamato MAR- Market Abuse Regulation.
Il primo aspetto fondamentale è dare una definizione di informazione privilegiata: si definisce tale quell’informazione che è price sensitive, precisa e rilevante.
Una notizia si definisce price sensitive quando può influenzare significativamente il prezzo degli strumenti finanziari (si può pensare ad esempio ad informazioni legate ad operazioni straordinarie, come fusioni o acquisizioni). Ha carattere preciso invece quando fa riferimento a circostanze o eventi esistenti o che ragionevolmente si possano verificare, e infine deve essere rilevante ossia dev’essere tale da poter influenzare la decisione di investimento di un operatore finanziario.
Quando ci troviamo di fronte ad un dato di questo tenore, il vantaggio informativo è evidente; per questo motivo il legislatore impone che l’informazione privilegiata venga comunicata quanto prima al pubblico e che, in caso contrario, questo ritardo debba essere motivato. L’ordinamento, infatti, come arma più importante usa proprio il tempo: per meno tempo l’informazione rimane privilegiata e meno sarà possibile per le persone che ne sono a conoscenza sfruttarla a danno degli operatori di mercato.
Questo però non basta per evitare il problema: a seguito del regolamento, infatti, la Consob nel 2017 ha pubblicato un documento denominato “Linee Guida – Gestione delle informazioni privilegiate” che supporta gli emittenti nell’interpretazione del quadro normativo e nell’individuazione di modalità operative che consentano di adempiere alle disposizioni legislative.
Il documento definisce un sistema organizzativo che sostenga l’emittente nella gestione di queste informazioni e fornisca procedure volte a mapparle ex ante (ad esempio è inclusa l’attivazione dell’insider list, che indica il momento in cui l’informazione passa da rilevante a privilegiata).
Tuttavia, queste precauzioni potrebbero non essere sufficienti e qualora si incorra nell’abuso di mercato le sanzioni possono essere sia di tipo penale (prevede la reclusione da uno a sei anni e una multa da ventimila a tre milioni di euro) che amministrativo (prevede una sanzione amministrativa che va da centomila euro a quindici milioni di euro).
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